Si ritiene opportuno ricordare a tutti gli iscritti che, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo ai fini dell’esercizio della professione infermieristica, sia essa in regime di pubblico impiego che di libera professione, la cancellazione dall’albo comporta la impossibilità di svolgere, a qualunque titolo e in qualunque modalità, prestazioni di tipo infermieristico.
L’Albo rappresenta infatti lo strumento di controllo e vigilanza dello Stato sull’esercizio professionale e, attraverso l’albo, l'Ordine certifica e garantisce, a tutela del cittadino e delle strutture sanitarie, il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per erogare servizi e prestazioni afferenti all’area di competenza infermieristica.
REQUISITI PER LA RICHIESTA DELLA CANCELLAZIONE
- Aver cessato l’esercizio della professione di Infermiere o di Infermiere Pediatrico sotto qualsiasi forma (sia come dipendente, sia a livello libero-professionale, sia di volontariato).
- essere in regola con i pagamenti delle quote di iscrizione all’Albo fino all’anno in corso.
ELENCO DOCUMENTI PER LA CANCELLAZIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE
Per la cancellazione dall'Albo è necessario inviare o consegnare direttamente in Segreteria la domanda di cancellazione, accompagnata dalla seguente documentazione:
- Fotocopia della carta di identità (entrambe le facciate);
- Tessera di riconoscimento dell'OPI (se smarrita, è necessaria la denuncia alle Autorità);
- Fotocopie del versamento relativo alla quota di iscrizione dell'anno in corso alla data della richiesta;
- Marca da bollo da € 16,00.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve pervenire all'OPI entro e non oltre il 30 novembre dell’anno precedente a quello in cui non si vuole più essere iscritti, le domande pervenute oltre la data suddetta, se pur accettate, comporteranno il mantenimento dell’iscrizione e il pagamento della tassa annuale per l’anno successivo.
N.B. : Per poter presentare la domanda di cancellazione è necessario essere in regola con tutti i pagamenti compreso quello dell’anno in corso.
Non può essere chiesta la cancellazione prima della collocazione effettiva in quiescenza (es. non è possibile chiedere la cancellazione prima della data di pensionamento)