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L’Ordine delle Professioni infermieristiche della Provincia di Reggio Calabria, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 39 del 30 aprile 2018, invita le Società assicuratrici, operanti sul territorio nazionale, a formulare delle proposte in merito all’eventuale stipula di una convenzione assicurativa per la fornitura di polizze di responsabilità civile dell’infermiere, nell’interesse dei propri iscritti e nell’ottica della più ampia concorrenzialità di mercato.

La polizza fornita dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

  •  Massimale per anno e per sinistro: €. 2.000.000;
  •  Retroattività: 10 anni;
  •  Nessuna franchigia né scoperto;
  •  Danni patrimoniali inclusi se attinenti con l’attività svolta (sono esclusi i danni patrimoniali amministrativi, ecc.);
  •  Nessuna limitazione di copertura per orari di lavoro;
  •  Nessun massimale aggregato per azienda e/o regione.

Indicare, eventualmente, il tipo di servizio o di prestazione aggiuntiva offerta, fornendo anche una descrizione sintetica che ne illustri i vantaggi per gli iscritti all’OPI di Reggio Calabria.

Gli interessati dovranno far pervenire la propria miglior offerta entro le ore 13.00 del 08.06.2018 all'indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Sarà scelta, per la stipula della convenzione, la Società che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’OPI di Reggio Calabria divulgherà il contenuto della convenzione mediante inserimento sul proprio sito internet www.ipasvirc.it e in altri modi che riterrà opportuni, a proprio insindacabile giudizio.

La durata della convenzione è annuale, con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione. L’Ordine si riserva la facoltà di recedere liberamente dalla convenzione, senza onere di motivazione, con semplice comunicazione scritta, trasmessa con raccomandata A/R inviata 90 (novanta) giorni antecedenti la scadenza annuale.

La mancata applicazione agli aventi diritto dei vantaggi e delle condizioni previste nella convenzione determinerà la risoluzione del rapporto e di conseguenza, la cessazione immediata dell'efficacia della convenzione, senza pretese od oneri alcuni da parte della Società assicuratrice contraente.


Reggio Calabria, 23.05.2018


Il Presidente

dott. Pasquale Zito*

 

 

* firma apposta ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93

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