Quale il ruolo di Ordini, Collegi ed Associazioni?
Gli Ordini, i Collegi, le Associazioni professionali e le relative Federazioni rivestono un ruolo centrale nella certificazione della formazione svolta.
Il Cogeaps riceve le informazioni relative al conseguimento crediti ECM da parte dei Provider nazionali e regionali. Il Collegio certificherà su richiesta dell'iscritto sia il numero di crediti effettivamente raggiunti che il raggiungimento dell'obbligo formativo triennale.
Quanti crediti devono essere maturati nel periodo 2017-19?
150 con modalità flessibile, ovvero – paradossalmente – è possibile acquisire 150 crediti anche in un solo mese
Quali agevolazioni per i professionisti "virtuosi"?
i professionisti che nel triennio 2014-2016 hanno compilato e soddisfatto il proprio dossier formativo individuale hanno diritto alla riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo nel presente triennio formativo (Determina della CNFC del 10 Ottobre 2014)
Dal 2017, viene poi introdotto un criterio che premia la regolarità formativa pregressa: chi ha acquisito da 80 a 120 crediti Ecm tra il 2014 ed il 2016, avrà uno sconto di 15 crediti per il nuovo triennio (riduzione da 150 a 135). Chi, invece, ha acquisito da 121 a 150 crediti nel triennio che volge al termine, avrà uno sconto di 30 crediti tra il 2017 ed il 2019 (da 150 a 120).
Cosa è il Dossier formativo e come funzionano i bonus ad esso legati?
il Dossier formativo (Df) che può essere individuale (Dfi) e di gruppo(Dfg) rappresenta l’espressione della programmazione dell’aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione, al profilo di competenze nell’esercizio professionale quotidiano, nonché quale strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e ad indirizzare e qualificare l’offerta formativa da parte dei provider;
Il bonus viene erogato al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni:
a) costruzione del dossier;
b) congruità del dossier con il profilo e la disciplina esercitata;
c) coerenza relativamente alle aree-pari ad almeno il 70%-tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato.
Il bonus quale riduzione dell’obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati nel triennio 2017-2019 se il professionista costruirà un dossier individuale ovvero sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno del corrente triennio. Gli ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza di cui sopra
Come posso recuperare i crediti non maturati nel trienno 2014-2016?
a tale proposito si prevede, che tutti i professionisti che nel triennio 2014-2016 non hanno adempiuto completamente all’obbligo (150 al netto di esoneri ed esenzioni) ma che hanno, comunque, acquisito almeno la metà dei crediti dovuti, avranno tempo tutto l’anno 2017per regolarizzare la propria posizione. infatti si potranno recuperare sino al 50% dei crediti complessivi dovuti nel triennio
MODALITA’ DI FORMAZIONE
1. FORMAZIONE RESIDENZIALE CLASSICA (RES)
2. CONVEGNI, CONGRESSI, SIMPOSI E CONFERENZE (RES)
3. VIDEOCONFERENZA (RES)
4. TRAINING INDIVIDUALIZZATO (FSC)
5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC)
6. ATTIVITA’ DI RICERCA (FSC)
7. FAD CON STRUMENTI INFORMATICI / CARTACEI (FAD)
8. E-LEARNING (FAD)
9. FAD SINCRONA (FAD)
10. FORMAZIONE BLENDED
11. DOCENZA, TUTORING E ALTRO
Quanti crediti per attività di Ricerca?
Sono soggettati alla durata della sperimentazione. 5 crediti fino a sei mesi, 10 dai sei mesi ad un anno. 20 oltre l'anno ed entro i due anni. La pezza di appoggio è il proprio nome inserito dal comitato etico/di partecipazione con rapporto conclusivo del percorso.
Quanti crediti possono essere acquisiti tramite sponsor?
I professionisti possono conseguire al massimo 1/3 dell’intero ammontare di crediti del triennio attraverso la partecipazione ad eventi formativi su invito diretto di Sponsor (qualsiasi soggetto privato che fornisce finanziamenti, risorse o servizi a un Provider ECM mediante un contratto a titolo oneroso in cambio di spazi di pubblicità o di attività promozionali per il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante); ogni professionista sponsorizzato deve trasmettere al Provider che gestisce il corso una copia dell’invito o una dichiarazione sottoscritta attestante l’invito o l’autorizzazione della propria Amministrazione a partecipare in virtù dell’invito da parte dello Sponsor. Al professionista che consegue, in seguito alla sua partecipazione su invito diretto da parte delle Aziende, un numero di crediti superiore a 1/3 dell’intero ammontare di crediti del triennio, l’eccedenza non verrà considerata al fine del computo totale dei crediti necessari per il triennio.
Quanti con autoformazione?
Massimo il 10% del totale
Quali novità per i liberi professionisti ?
I liberi professionisti avranno una maggiore flessibilità nell’acquisizione dei crediti annuali. Proprio per rispondere alle loro esigenze formative si è data la possibilità ad Ordini, Collegi e Associazioni professionali di organizzare corsi su materie tecnico-professionali, che però non potranno avere sponsorizzazioni commerciali e dovranno essere gratuiti o a costo minimo.
Ai liberi professionisti sono inoltre riconosciuti crediti ECM per:
a) attività di autoapprendimento ossia l’utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua preparati e distribuiti da Provider accreditati;
b) autoapprendimento derivante da attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati ECM e privi di test di valutazione dell’apprendimento con il limite del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (fino ad un massimo di 15 crediti nel triennio).
Possono essere acquisiti crediti ECM come docente ?
Il docente può acquisire crediti formativi in proporzione al tempo dedicato alla lezione/relazione svolte in eventi accreditati. 2 crediti formativi per ogni ora effettiva di docenza in ECM non frazionabili (ovvero 1 ora e mezzo sono sempre 2 crediti). Nel caso di codocenza il tempo minimo è di mezz'ora (1 credito per docente).
Il numero massimo dei crediti acquisibili non può eccedere, complessivamente, il 50% del monte crediti triennale ottenibile da un singolo professionista.
Non si possono ottenere come docente più di 50 crediti per evento formativo
I docenti/relatori non possono conseguire i crediti formativi in qualità di partecipanti ad eventi nei quali effettuano attività di docenza ma possono partecipare in due vesti allo stesso corso se in edizioni distinte.
I docenti o i tutor di un Corso FAD non hanno diritto ai crediti ECM.
Posso essere acquisiti crediti ECM come Tutor ?
Ai tutor che svolgono formazione pre e post laurea prevista dalla legge e ai professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio all’interno di tirocini formativi e professionalizzanti pre e post laurea previsti dalla legge, sono riconosciuti crediti formativi ECM nella misura di 4 crediti per mese di tutoraggio (l'unità mese è considerata periodo non inferiore a 16 giorni e non superiore a 31 di tutoraggio anche non continuativi) . I crediti così acquisiti, calcolati unitamente ai crediti ottenuti per docenza/pubblicazioni scientifiche/ricerche, non possono eccedere il 50% del monte crediti triennale al netto degli esoneri. È necessario il formale atto di nomina dall'Università e certificazione attività svolta comprendente il periodo, la durata ed il livello di formazione del tirocinio (laurea, Laurea Magistrale, Master etc). Attenzione a non confondere il tutoraggio di questo tipo con tutoraggio all'interno di formazione accreditata (come training on the job, corsi di formazione sul campo etc)
Altre forme di acquisizione crediti
convegni congressi, simposi conferenze, attività di ricerca(FSC), gruppi di miglioramento (FSC) docenza e tutoring anche individuale non possono superare il 60% dei crediti totali. In pratica almeno il 40% dei crediti deve essere maturato in qualità di discente.
A chi spetta il computo dei crediti?
Il computo dei crediti spetta al professionista sanitario, mentre la verifica per la certificazione dei crediti formativi spetta all’Ordine competente che utilizzerà al termine del triennio i dati archiviati dal CO.GE.A.P.S.
Anche i nuovi iscritti hanno l’obbligo di maturare crediti ECM?
Il debito formativo per il professionista iscritto per la prima volta all’Albo professionale decorre dall’anno successivo a quello di conseguimento del titolo e dell’iscrizione all’Albo stesso.
Se la data di iscrizione all’Albo professionale non è immediatamente successiva alla data del conseguimento del titolo abilitante, è comunque legittimo ritenere l’obbligo formativo vigente dall’anno successivo a quello di iscrizione.
Quale obbligatorietà per il raggiungimento crediti ECM?
A decorrere dal 2002, è iniziata la fase a regime del Programma nazionale ECM che deve ritenersi obbligatorio per tutti i professionisti sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti. A tal proposito il Piano sanitario 2003/2005, approvato con Dpr 23 maggio 2003, ha confermato chiaramente l’obbligatorietà della formazione continua per tutti i professionisti.
Il DL 138/2011 del 13 agosto 2011 convertito in Legge n.148 del 14 settembre 2011 prevede all’art. 3, comma 5, lett. b) : “Previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”. Il citato Decreto Legge prevede altresì che “gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore” dello stesso.
Al momento non vi sono, a questo riguardo, precise indicazioni; nel prossimo futuro la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, gli Ordini, i Collegi e le rispettive Federazioni, dovranno elaborare disposizioni ad hoc per regolamentare tale obbligo.
Chi è esonerato dall’obbligo crediti ECM?
Nella circolare del Ministro della Salute del 5/03/02 N. DIRP 3°/AG/448, al comma 15, viene chiarito che è esonerato dall'obbligo dell'ECM - per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza) - il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propria della categoria di appartenenza nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese (ad esempio corso con durata di 1 mese e 10 giorni - 4 crediti; corso con durata di 1 mese e 16 giorni - 8 crediti)
-
corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del Murst del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000;
-
corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Dlgs 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
-
formazione complementare; es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Dpr 28 luglio 2000, n. 270, Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;
-
corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’Aids” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990.
Sono esentati dall’obbligo formativo ECM, sempre nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni, i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale a seguito di:
a. congedo maternità obbligatoria: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
b. congedo parentale: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
c. adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
d. adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
e. congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
f. aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
g. permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
h. assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
i. richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni
j. aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale: Art.3 bis, comma 11 D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
k. aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
l. aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.
Si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi.
I crediti ottenuto durante i periodi di esonero o esenzione non verranno conteggiati nel computo complessivo.
Crediti per formazione all’estero
Ai professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione individuale all’estero sono riconosciuti crediti ECM nella misura del 50% dei crediti attribuiti dal singolo evento accreditato all’estero. I crediti acquisibili tramite formazione individuale all’estero non possono superare il 50% dell’obbligo formativo triennale. Nel caso in cui l’evento accreditato all’estero supera i 50 crediti formativi sono riconosciuti al massimo 25 creditiECM.
Il professionista sanitario, ultimata la frequenza, dovrà inoltrare la documentazione relativa all’evento (programma, contenuti, etc.) e quella attestante la frequenza e il superamento del test di apprendimento all’ente accreditante di riferimento (CNFC, Regione, Provincia autonoma) ovvero al soggetto da esso indicato (ad esempio ufficio formazione dell’azienda presso cui presta servizio) ovvero per i liberi professionisti, al proprio Ordine/Collegio/Associazione professionale, ovvero tramite portale Co.Ge.A.P.S. per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non iscritti alle Associazioni. I suddetti enti, valutata la documentazione prodotta dal professionista, provvederanno ad inserire tali attività nel tracciato record da inviare alla CNFC/Regioni/Province autonome e al Co.Ge.A.P.S.
Nel caso in cui esistano accordi tra regioni transfrontaliere validamente sottoscritti e comunicati alla Commissione nazionale e/o ente accreditante regionale per la formazione continua possono essere riconosciuti tutti i crediti acquisiti tramite l’evento formativo accreditato all’estero e comunque non oltre i 50 crediti per evento.
I Provider accreditati in Italia possono realizzare progetti formativi aziendali (PFA) all’estero attinenti settori e tecnologie innovative non applicate o implementate nel territorio nazionale, a condizione che siano compatibili con l’esercizio della professione sanitaria per la quale sono erogati. L’accreditamento di tali PFA segue lo stesso iter procedurale dell’accreditamento degli eventi all’estero accreditati in Italia.
Possono essere registrati esclusivamente i crediti maturati dalla formazione individuale all’estero a partire dal 1 gennaio 2008, fatto salvo quanto già precedentemente riconosciuto pur in carenza di una più specifica normativa
Allegati:
Delibera della CNFC in materia di crediti formativi ECM (2017-2019)